Miei
appunti e riflessioni sulla NIS2. In molti mi hanno chiesto cosa ne so e
cosa ne penso, quindi pubblico tutto quello che ne so e ne penso.
Due parole sulla NIS 2
NIS 2 (Direttiva UE 2022/2055) entrata in vigore il 17 gennaio 2023.
NIS2 dovrà essere recepita entro ottobre 2024.
Soggetti a cui si applica la NIS2
L’applicabilità
dipende dai settori e dalla dimensione (più di 50 addetti e giro
d’affari superiore ai 10 milioni di Euro; escludendo quindi le piccole e
medie) dell’organizzazione. La NIS2 è applicabile quindi a:
La differenza pratica riguarda i controlli e le sanzioni.
La NIS2 coinvolge più aziende rispetto al PNCS.
Con
la NIS 2 le entità dovranno riconoscersi come soggetti che devono
applicare la NIS 2, non è più l’autorità che le designa come tali. E’
previsto che le entità si registrino secondo regole che saranno fornite.
Sulla
base delle registrazioni, entro il 17 aprile 2025, gli Stati membri
creano un elenco dei soggetti essenziali e importanti e dei soggetti che
forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio.
Lo schema seguente si trova sul sito https://ccb.belgium.be/en/nis-2-directive-what-does-it-mean-my-organization.
Rientreranno
nel perimetro di applicazione anche i soggetti definiti “critici” dalla
Direttiva (UE) 2022/2557, meglio nota come Direttiva CER.
Ulteriori soggetti potrebbero essere aggiunti dalla normativa nazionale.
Valutazione del rischio
NIS2
è multirischio: logico, fisico, governo, lock in tecnologico,
utilities. E considera l’impatto “sociale ed economico” e richiede un
“livello appropriato” di sicurezza.
Il Belgio mette a disposizione un approccio piuttosto semplice (ma non capisco bene come funziona): https://ccb.belgium.be/en/choosing-right-cyber-fundamentals-assurance-level-your-organisation.
Interessante
la tabella degli impatti, perché forse potrebbe essere riutilizzata per
identificare gli incidenti significativi (vedere sotto).
Gli Orientamenti della Commissione del 13.9.2023 indicano di considerare le seguenti minacce, sempre in una logica di multirischio:
Commento
L’auspicio
è che, se saranno date indicazioni su come condurre una valutazione del
rischio, non venga riproposto il modello formale, ma non utile, basato
su asset, minacce e vulnerabilità, ma invece un modello, come poi si
vede negli Orientamenti, basato sugli eventi, per cui non è utile avere
un dettaglio di tutti gli asset a questo scopo (è invece necessario per
attività operative).
Misure di sicurezza
La Direttiva identifica (articolo 21 paragrafo 2) le misure di gestione del rischio, ossia:
Perri dice che c’è un indice sulla valutazione delle competenze, ma io non l’ho trovato (o forse ho capito male); forse nelle interpretazioni.
Entro il 17 ottobre 2024, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnici e metodologici delle misure di cui sopra per quanto riguarda i fornitori di:
Alcuni prevedono che siano quindi da applicare:
Il Belgio (come l’Italia) propone elenchi di misure basati sul NIST CSF: https://ccb.belgium.be/en/cyberfundamentals-framework.
Allo
stato attuale (13 marzo 2024) non sono state stabilite le misure da
adottare. In Italia sappiamo che adesso, per i soggetti sotto NIS, sono
richieste quelle del Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data
Protection (https://www.cybersecurityframework.it/framework2) e così in altri Paesi. Forse con la NIS 2 seguiranno altri schemi.
Attenzione
che le misure stabilite dagli Stati membri e di cui all’articolo 21
paragrafo 1 della NIS2 vanno applicate a tutte le attività operative
operazioni e a tutti i servizi del soggetto interessato, non solo a
risorse informatiche specifiche o a servizi critici forniti dal
soggetto. Mia interpretazione: per evitare che un soggetto con servizi
“sicuri” e “non sicuri” possa essere violato sfruttando le carenze dei
servizi “non sicuri” per poi, con movimenti laterali, compromettere
anche quelli “sicuri”.
Commento
Personalmente
spero sia adottata la ISO/IEC 27001. Potrebbero anche lasciare più
scelte ai soggetti. Infatti delegati italiani potrebbero partecipare
agli aggiornamenti e alle estensioni della ISO/IEC 27001, e non subire
passivamente gli aggiornamenti del NIST.
In
tutti i casi, raccomando di cominciare a implementare la ISO/IEC 27001,
su cui, eventualmente, innestare le richieste specifiche che saranno
fatte. Un’implementazione ISO/IEC 27001 può essere facilmente
convertibile per NIST CSF o altri.
Gestione incidenti
Come
già previsto dalla Direttiva NIS 1, anche NIS 2 prevede l’obbligo di
notifica al CSIRT e alle autorità competenti (oltre che ai destinatari
stessi del servizio) degli incidenti significativi (incidenti
informatici capaci di impattare in modo significativo sulla fornitura
del servizio).
Le comunicazioni al CSIRT dovranno avvenire:
Alcuni
soggetti sono soggetti a più normative e quindi a diverse modalità di
notificazione degli incidenti. In alcuni casi, il recepimento può essere
complesso.
Obbligatorietà:
Nella
NIS2 c’è la definizione di “incidente significativo” nell’articolo 23,
paragrafo 3: se ha causato o è in grado di causare una grave
perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il
soggetto interessato o se si è ripercosso o è in grado di ripercuotersi
su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite materiali o
immateriali considerevoli.
Vanno quindi definiti meglio e forse la tabella degli impatti usata per valutare il rischio.
Definiti
anche i «quasi incidenti». Un evento che avrebbe potuto compromettere
la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati
conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi
informatici e di rete o accessibili attraverso di essi, ma che è stato
efficacemente evitato o non si è verificato.
La NIS2 istituisce la rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe).
Altri argomenti
La NIS2 prevede ulteriori argomenti:
Questi però non rientrano nelle mie competenze e non li ho approfonditi.
Bibliografia
Sito web del Center for cyber security Belgium: https://ccb.belgium.be/en/choosing-right-cyber-fundamentals-assurance-level-your-organisation. Grazie ad Alessandro Cosenza per la segnalazione.
Presentazione
“Directive (EU) 2022/2555 of 14 December 2022 on measures for a high
common level of cybersecurity across the Union (“NIS2 directive”)”.
Sito web della UE: https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-policy/nis-directive-new. Però non fornisce indicazioni che io ritengo utili.
Criteri interpretativi sulla NIS2 della Commissione: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-guidelines-application-article-4-1-and-2-directive-eu-20222555-nis-2-directive. Grazie a Pierluigi Perri.