Il “pulsante di recesso” nei contratti online: dal 19 giugno 2026 scatta il nuovo obbligo per le piattaforme digitali
L’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2023/2673 segna un punto di svolta nella tutela del consum 2026-6-19 13:8:23 Author: www.dirittodellinformatica.it(查看原文) 阅读量:5 收藏

L’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2023/2673 segna un punto di svolta nella tutela del consumatore digitale e offre alle imprese l’occasione per ripensare i propri contratti in chiave accessibile.

A partire da oggi, 19 giugno 2026, i professionisti che operano nel commercio elettronico sono tenuti a integrare nelle proprie piattaforme una funzione di recesso digitale — il cosiddetto pulsante di recesso — che consenta al consumatore di sciogliere il contratto a distanza direttamente dall’interfaccia utilizzata per l’acquisto.

L’obbligo discende dalla Direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, e dal relativo decreto legislativo di recepimento nell’ordinamento italiano. La ratio è chiara: garantire l’effettività del diritto di recesso rimuovendo gli ostacoli pratici che, nella prassi, ne rendevano spesso difficoltoso l’esercizio.

Requisiti tecnici e principi di progettazione

La norma impone che la funzione di recesso sia:

  • Chiaramente visibile e raggiungibile senza passaggi intermedi complessi
  • Direttamente accessibile dalla stessa piattaforma (sito web o applicazione) in cui è stato concluso il contratto
  • Univoca nella sua comprensibilità, in modo che l’utente abbia piena consapevolezza dell’azione che sta compiendo

Il legislatore europeo ha inteso codificare un principio già affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: le modalità di esercizio di un diritto non devono essere più gravose di quelle previste per la conclusione del contratto (cfr. CGUE, C-61/22, in materia di disdetta contrattuale).

L’accessibilità come criterio di conformità

L’introduzione del pulsante di recesso si colloca nel più ampio contesto dell’European Accessibility Act (Direttiva 2019/882), che impone requisiti di accessibilità per prodotti e servizi digitali a beneficio delle persone con disabilità.

La convergenza tra le due discipline è evidente: un’interfaccia che non consenta a tutti gli utenti — inclusi quelli che si avvalgono di tecnologie assistive — di individuare e attivare agevolmente la funzione di recesso non può considerarsi conforme.

Sul piano nazionale, il decreto legislativo n. 82/2022 (di recepimento dell’EAA) e la Legge n. 4/2004 (c.d. Legge Stanca), come modificata dal d.lgs. 106/2018, forniscono il quadro di riferimento per gli obblighi di accessibilità applicabili ai soggetti privati che erogano servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili.

Un’occasione per rivedere i contratti in ottica accessibile

L’adeguamento al nuovo obbligo non si esaurisce nell’implementazione tecnica del pulsante. Rappresenta piuttosto l’occasione per una revisione complessiva dell’architettura contrattuale e informativa delle piattaforme e-commerce.

In particolare, è opportuno verificare che:

  1. Le condizioni generali di contratto siano redatte in linguaggio chiaro e comprensibile, come richiesto dall’art. 35 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005)
  2. Le informazioni precontrattuali sul diritto di recesso (artt. 49 e 52 Cod. Cons.) siano rese in formato accessibile e persistente
  3. I flussi di navigazione non introducano dark patterns che ostacolino l’esercizio dei diritti dell’utente — pratica espressamente sanzionata dal Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065, art. 25)
  4. L’intera user experience rispetti i criteri WCAG 2.1 livello AA, standard tecnico di riferimento per l’accessibilità digitale

Profili sanzionatori e conclusioni

Il mancato adeguamento espone il professionista a:

  • Sanzioni amministrative previste dal Codice del Consumo (art. 66), irrogate dall’AGCM
  • Interventi correttivi dell’AgID in materia di accessibilità
  • Azioni inibitorie e risarcitorie da parte dei consumatori e delle associazioni legittimate

Il pulsante di recesso non è un mero adempimento tecnico, ma l’espressione di un principio più ampio: l’accessibilità dei diritti digitali. La possibilità per ogni utente di esercitare facoltà contrattuali in modo immediato, strutturato e privo di barriere costituisce oggi un parametro di valutazione della qualità — e della liceità — dei servizi online.

Per le imprese, questo è il momento di trasformare un obbligo di compliance in un’opportunità di differenziazione competitiva, adottando un approccio accessibility-first nella progettazione delle proprie interfacce e dei propri contratti.

avvocato giuseppe croari bologna privacy

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